Sono sempre più frequenti gli accertamenti IMU, attraverso i quai i Comuni controllano il regolare pagamento dell’imposta a cui sono tenuti ad adempiere gran parte dei proprietari di casa. Vediamo come e quando viene operato questo controllo e come comportarsi in caso di accertamento.
Ma come si controlla l’IMU?
Oltre alla possibilità di contattare direttamente il Comune di riferimento, ogni contribuente, accedendo al proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà consultare gli F24 utilizzati per il versamento di tasse e imposte negli ultimi 10 anni, mentre chi lo avesse pagato con bollettino postale potrà ricercare sul sito di Poste Italiane la ricevuta, nella sezione “Cerca operazioni online”.
Quando scatta l’accertamento?
Il Comune, essendo il destinatario di questa imposta sugli immobili, ha il compito (e soprattutto l’interesse) di verificare la posizione dei cittadini tenuti al versamento della stessa, attraverso un atto con il quale si richiede il pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente.
L’accertamento IMU scatta in questi casi:
- omesso pagamento: il contribuente non ha pagato l’imposta dovuta entro la scadenza prevista;
- dichiarazione incompleta o infedele: i dati forniti nella dichiarazione sono inesatti o mancanti;
- errori di calcolo: l’importo versato non corrisponde a quanto dovuto.
In questi casi, il Comune invia al contribuente la notifica dell’accertamento IMU a mano (il messo comunale consegna direttamente l’atto al contribuente o ad altra persona qualificata a riceverlo), attraverso PEC oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
In quali casi l'avviso di accertamento è nullo?
Attenzione però! Ci sono casi in cui l’avviso di accertamento IMU non rispetta determinati requisiti formali o normativi e risulta quindi nullo. Questo accade per:
- mancata motivazione: assenza di una chiara indicazione delle ragioni della contestazione;
- mancata sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro delegato;
- notifica irregolare: il contribuente non è avvisato secondo le modalità previste dalla legge.
- termini decaduti: in caso di notifica oltre il termine dei 5 anni previsto dalla normativa attualmente in vigore.
Come comportarsi in caso di accertamento?
Quando si riceve un avviso di accertamento IMU, il contribuente ha la possibilità di scegliere tra il pagamento delle somme dovute o effettuare il ricorso in autotutela.
Nel primo caso, si può optare per l’acquiescenza, che consiste nella rinuncia da parte del contribuente all’impugnazione dell’avviso di pagamento, ottenendo così una riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative irrogate, a patto di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. In alternativa all’acquiescenza si può chiedere l’accertamento con adesione, grazie al quale il contribuente può pattuire le imposte dovute, evitando una lite tributaria con il Comune (anche in questo caso le sanzioni saranno ridotte a 1/3 del minimo previsto per legge, mentre in caso di mancato raggiungimento di un accordo, il contribuente avrà comunque la possibilità di presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso).
Per chi, invece, intende contestare la richiesta del Comune, può seguire la strada del ricorso in autotutela per chiedere l’annullamento dell’avviso di accertamento, che può avvenire in caso di errori di calcolo, catastali, di presupposto dell’imposta, di doppia imposizione o di pagamento già eseguito. Se il ricorso in autotutela fosse respinto, si potrà presentare ricorso presso la Commissione tributaria competente e questa opzione si può valutare anche direttamente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Cosa succede se non si paga l’accertamento IMU?
Il mancato pagamento dell’accertamento IMU comporta delle conseguenze assolutamente da non trascurare, infatti, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2020, anche gli avvisi di accertamento emessi dai Comuni a partire dall’1 gennaio 2020, diventano “titolo esecutivo” una volta trascorso il termine utile per fare ricorso.
Questo significa che se il contribuente non pagherà il proprio debito entro il suddetto termine, si passerà alla riscossione coattiva da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza la necessità di inviare prima una cartella di pagamento.
(Fonte idealista.it)