Riduzione dell'Imposta di Registro sui Preliminari: Dal 3% allo 0,5%

Tutte le novità e gli aggiornamenti da Dott. Fabio Arioli

13 gen 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore una rilevante modifica normativa che riduce l'imposta di registro sugli acconti dei preliminari di compravendita dal 3% allo 0,5%, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 139/2024. Questo cambiamento è vantaggioso per chi acquista immobili, alleggerendo notevolmente il carico fiscale.


Che cosa è l'Imposta di Registro su Preliminari e Acconti?

Prima di entrare nel dettaglio delle novità, ripassiamo brevemente cos'è l'imposta di registro su preliminari e acconti, e cosa prevedeva la normativa fino al 31 dicembre 2024. L'imposta di registro è un tributo richiesto per la registrazione di atti giuridici specifici, tra cui i preliminari di compravendita, anche conosciuti come “compromessi”, che rappresentano un accordo tra venditore e acquirente per stipulare un contratto definitivo.

Fino al 31 dicembre 2024, la normativa prevedeva:
- Un versamento fisso di 200 euro per la registrazione del preliminare.
- Un'imposta proporzionale dello 0,5% sulla caparra confirmatoria, se presente.
- Un'imposta proporzionale del 3% sull'acconto versato.

Questi importi erano deducibili dall'imposta di registro dovuta al momento del rogito definitivo.


Cosa Cambia dal 1° Gennaio 2025

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 139/2024, l'imposta di registro sugli acconti di compravendita scende dal 3% allo 0,5%, uniformandosi quindi all'aliquota prevista per la caparra confirmatoria. La tassa fissa di 200 euro resta invece invariata.


Esempio

Consideriamo un preliminare di compravendita firmato il 2 gennaio 2025 e registrato il 10 gennaio 2025, con un prezzo di 200.000 euro, un acconto di 50.000 euro e una caparra confirmatoria di 20.000 euro:

- Prima del 1° gennaio 2025:
- Imposta fissa di 200 euro
- 3% sull'acconto = 1.500 euro (3% di 50.000 euro)
- 0,5% sulla caparra confirmatoria = 100 euro (0,5% di 20.000 euro)
- Totale: 1.800 euro

- Dal 1° gennaio 2025:
- Imposta fissa di 200 euro
- 0,5% sull'acconto = 250 euro (0,5% di 50.000 euro)
- 0,5% sulla caparra confirmatoria = 100 euro (0,5% di 20.000 euro)
- Totale: 550 euro

Come si vede, la differenza è significativa, con un risparmio di circa il 70% rispetto al 2024.


Importante

Per beneficiare delle nuove aliquote ridotte, i compromessi devono essere sottoscritti dal 1° gennaio 2025. Se un preliminare è firmato il 30 dicembre 2024, non rientra nelle nuove aliquote ridotte, anche se registrato nel 2025.


Preliminari e Acconti Soggetti a IVA

Per i preliminari riguardanti transazioni soggette a IVA, la normativa non ha introdotto modifiche, quindi i versamenti previsti rimangono invariati. In caso di trasferimento immobiliare soggetto a IVA, il trattamento fiscale prevede:
- Acconti soggetti a IVA: Devono essere fatturati con l'applicazione dell'IVA. L'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro).
- Caparra confirmatoria non soggetta a IVA: Soggetta all'imposta di registro proporzionale dello 0,5%.


Validità della Data di Sottoscrizione

Per evitare errori sui termini di pagamento, ricorda che l'imposta di registro deve essere versata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare, non dalla sua registrazione.


Riferimenti Normativi

La modifica è prevista dal Decreto Legislativo n. 139/2024, che introduce un sistema semplificato e meno oneroso per i contribuenti. Altri riferimenti utili includono:
- Codice Civile, che disciplina i preliminari di compravendita.
- Regolamenti dell’Agenzia delle Entrate, per le modalità operative di registrazione e versamento.

(Fonte regolg.it)

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